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Comunicazione sistema TS

comunicazione sistema ts

Ogni anno gli operatori sanitari sono tenuti a presentare una apposita comunicazione dei dati dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria. Il termine per la trasmissione della Comunicazione spese sanitarie riferite all’anno 2019 al Sistema Tessera Sanitaria è il 31 gennaio 2020.

La Comunicazione spese sanitarie è un adempimento introdotto dall’articolo 3, comma 3 del DLgs n 175/2014. Norma secondo la quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese.

Queste informazioni sono poi utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria al fine di rendere disponibili ai contribuenti i propri modelli 730 e Redditi PF precompilati.

Come funziona la comunicazione delle spese sanitarie?

Quando un soggetto effettua il pagamento di una prestazione sanitaria, riceve un documento fiscale attestante la spesa sostenuta (ricevuta, fattura o scontrino).

Da quel momento si attiva il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta dal singolo cittadino.

Infatti, la procedura che deve seguire l’operatore sanitario è la seguente:

  • L’erogatore del servizio sanitario, tenuto per legge all’invio dei dati del documento fiscale al Sistema TS entro il 31 gennaio successivo all’anno di pagamento, invia telematicamente le informazioni al Sistema TS;
  • Il Sistema TS raccoglie tutti i dati pervenuti ed invia all’Agenzia delle entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa;
  • L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l’importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione IRPEF;
  • Nel mese di Febbraio il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall’erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell’anno precedente.

Quali sono gli operatori sanitari tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie?

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 175/2014, oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016  (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs n 502/1992  e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs n 193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

  • Le strutture della sanità militare;
  • La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • Gli iscritti all’albo dei biologi;
  • Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Il Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario.

I nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria

I dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 dovranno essere inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, quindi entro il 31 gennaio 2020 in relazione alle spese sostenute nel 2019.

I nuovi soggetti obbligati sono:

  • a. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • b. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • c. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • d. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • e. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  • f. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • g. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • h. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • i. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • j. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  • k. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  • l. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • m. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • n. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • o. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • p. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • q. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • r. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • s. gli iscritti all’albo dei biologi.

Il software KliniKi

Il gestionale KliniKi prevede tramite un monitor di estrarre ed inviare al sistema di comunicazione TS tutti i dati raccolti nel periodo scelto dall’operatore, questa comunicazione avviene trami te il canale telematico aperto per queste comunicazioni ed in formato massivo con un semplice click. Da questo monitor sarà possibile scaricare la ricevuta di consegna dei dati e il dettaglio di eventuali errori.